Ai fini dell’opposizione a terzi del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è sempre necessaria la sua trascrizione.

Il nuovo art. 337sexies c.c. (ma, già prima, l’art. 155quater c.c.) ha previsto in modo espresso che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”.Continua