Il Ministero interviene con la circolare n. 6/15 del 24.04.2015 e abbandona la prima interpretazione restrittiva.
La L. n. 162 del 10.11.2014 aveva introdotto la possibilità per le coppie unite in matrimonio di fare domanda congiunta di separazione/divorzio (ovvero di modificazione delle relative condizioni) all’Ufficiale di Stato Civile, evitando il passaggio in Tribunale ed evitando, laddove lo desiderino, l’ausilio di un legale.
La legge, tuttavia, aveva sollevato qualche dubbio interpretativo nella parte in cui impediva la possibilità di ricorrere al nuovo istituto se:
– vi è la presenza di figli minori ovvero maggiorenni, ma incapaci, portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti;
– vi è la necessità di prevedere patti di trasferimento patrimoniale.
Dopo una prima lettura molto restrittiva il Ministero è intervenuto nuovamente, con la circolare n. 6/15 del 24.04.2015, ribaltando la precedente interpretazione.
Ad oggi, pertanto, la presenza di figli che non siano comuni ai due coniugi richiedenti non potrà più impedire la richiesta al Comune. Ugualmente, l’accordo concluso avanti l’Ufficiale dello stato civile potrà prevedere la corresponsione, a favore del soggetto economicamente più debole, di un assegno periodico di mantenimento.
Separazione e Divorzio in Comune
