Ho avuto un figlio da un uomo, con il quale non ero sposata e che ora vorrebbe riconoscere il bambino. Io vorrei non permetterglielo. Come posso farlo?
Grazie
G. P.
Avvocato Massimo Mascali
Ho avuto un figlio da un uomo, con il quale non ero sposata e che ora vorrebbe riconoscere il bambino. Io vorrei non permetterglielo. Come posso farlo?
Grazie
G. P.
I commenti sono disabilitati.
L’Avvocato Risponde
Gent.ma sig.ra G. P.,
la sua situazione è regolata dall’art. 250 del Codice Civile che così dispone: “Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento.Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio.
Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio.”
E’ opinione pacifica che il diritto del genitore che chiede il riconoscimento possa essere sacrificato a fronte del rischio della compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore. Considerata la rilevanza costituzionale del diritto al riconoscimento del proprio figlio e del pari diritto del figlio al rapporto con il proprio genitore, il rischio deve essere particolarmente elevato.
In linea generale, possiamo affermare che “secondo la giurisprudenza di legittimità indici sintomatici di un pregiudizio legato al riconoscimento del figlio da parte del genitore deriverebbe dallo scarso interesse serbato dal padre prima e dopo la nascita o da un comportamento violento ed immaturo del genitore”.
Il Giudice valuterà l’interesse del minore (e non quello della madre) alla luce dell’apprezzamento di tutte le circostanze specifiche del caso.
Spero di esserle stato utile.
Cordiali saluti
Massimo Mascalli