La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 15923 del 7 giugno 2024, ha ribadito la regola ormai consolidata (vedi Cass. n. 8646/2003; Cass. n. 4021/2013; Cass. n. 17896/2022) per cui, in caso di incidente stradale consistente in un tamponamento a catena tra più veicoli in movimento, deve operare una presunzione di eguale colpa tra veicolo tamponante e veicolo tamponato, per non aver rispettato ognuno un’idonea distanza di sicurezza dal veicolo antistante. Questo comporta che la responsabilità risarcitoria per i danni causati a ciascun veicolo è divisa a metà tra conducente tamponante e conducente tamponato.
Trova quindi piena applicazione la regola posta dall’art. 2054 comma 2 codice civile in tema di responsabilità da circolazione di veicoli. Si tenga a mente che però questa presunzione di eguale colpevolezza può sempre essere vinta dalla prova contraria, per cui ciascun conducente può essere esonerato dalla responsabilità se prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Con questa sentenza, la Cassazione ha avuto modo di distinguere ancora una volta la fattispecie da quella del tamponamento fra più veicoli facenti parte di una colonna in sosta. Se ricorre quest’ultima ipotesi, infatti, la responsabilità civile per i danni causati a tutti i veicoli è attribuita unicamente al conducente dell’ultimo veicolo che, sopraggiungendo da dietro, ha causato il tamponamento a catena.
Nel caso concreto, infine, il ricorrente sosteneva che la responsabilità per il risarcimento del danno all’autovettura dovesse essere ripartita nel senso che al tamponante competeva solo il risarcimento del danno alla parte posteriore. I giudici hanno invece ritenuto che si debba avere riguardo al danno integrale, senza distinguere tra parte anteriore e posteriore del veicolo, e dividere a metà lo stesso.