1. L’Avvocato Risponde

    Egr. condomino,
    la norma a cui fare riferimento per determinare il compenso dell’amministratore è l’art. 1129 del codice civile e, più in particolare, il suo comma 14, che così dispone: “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena della nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.
    Salvo che il regolamento preveda diversamente, spetta all’assemblea decidere in ordine all’entità e alla modalità di calcolo del compenso. Sostanzialmente, l’amministratore propone il compenso e l’assemblea decide se accettarlo o meno. Il compenso potrà essere determinato nelle più svariate modalità (compreso l’uso delle percentuali, in genere per i lavori straordinari), purché in modo analitico.
    Il compenso pattuito, inoltre, è omnicomprensivo di tutta l’attività svolta dall’amministratore, sia ordinaria che straordinaria. Rimane, comunque, in capo all’assemblea la facoltà di prevedere un compenso aggiuntivo in caso di attività straordinaria qualora la stessa (normalmente, su indicazione dell’amministratore) dovesse ritenere insufficiente il compenso forfetario stabilito alla nomina.
    L’amministratore, pertanto, potrà fare richiesta di una percentuale sui lavori solo se questa era prevista sin dalla nomina ovvero se l’assemblea lo riterrà equo per il caso di specie. L’amministratore, in assenza di uno di questi due presupposti, non potrà fare richiesta di alcun ulteriore compenso rispetto a quello previamente concordato.

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