In materia di condominio, la responsabilità per fatto illecito è solidale

Quindi, il danneggiato da fatti derivanti dalla mancata manutenzione delle cose comuni potrà chiedere il risarcimento per intero a qualsiasi condomino.

Molta eco aveva ricevuto la nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (9147/08), con la quale era stata stabilità la parziarietà delle obbligazioni pecuniarie del condominio. Il criterio della parziarietà comporta che il singolo condomino deve pagare le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio al terzo creditore rimasto insoddisfatto soltanto in proporzione della sua quota. Nulla di più.
Non è così, invece, per l’ipotesi di danni.
Infatti, la sentenza n. 1674 depositata il 29.01.2015 osserva che, a differenza dell’ipotesi delle obbligazioni assunte dall’amministratore nell’interesse del condominio, in materia di fatto illecito “l’espressa previsione della solidarietà passiva è contenuta nell’art. 2055, primo comma, c.c., in base al quale se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.