Egregio Avvocato,
la società mia committente vuole farmi sottoscrivere un contratto dove è scritto che opererò come procacciatore d’affari. Io sono sempre stato un agente. E’ corretto?
Avvocato Massimo Mascali
Egregio Avvocato,
la società mia committente vuole farmi sottoscrivere un contratto dove è scritto che opererò come procacciatore d’affari. Io sono sempre stato un agente. E’ corretto?
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L’Avvocato Risponde
Molto sinteticamente, la differenza tra agente e procacciatore viene ravvisata nella presenza o meno del requisito della stabilità e nella occasionalità. La stabilità è da intendere come l’impegno contrattuale a promuovere affari (e non la facoltà). L’occasionalità è l’assenza di continuità ovvero la limitata frequenza degli affari trasmessi. Il rapporto, in buona sostanza, dovrebbe essere libero ed episodico.
Per quanto riguarda la stabilità, non sarà sufficiente scrivere nel contratto che il procacciatore non è obbligato, se le parti volevano che l’intermediario si impegnasse effettivamente a svolgere attività stabile.
Le segnalo una sentenza della Cassazione del 2016, dove nella motivazione si legge: Sulla distinzione fra agente e procacciatore di affari, occorre ribadire che i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l’attività promozionale di conclusione di contratti.
Concludendo, se lei è di fatto tenuto (e non è libero) a promuovere affari (e non a segnalare semplicemente clienti) e tutto questo lo fa in modo continuo (e non episodico), indipendentemente da quello che avrete scritto, il suo sarà un rapporto di agenzia.
Cordiali saluti
Massimo Mascali